Decreto legge n.268 del 30 Settembre 2000 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.230 del 2 Ottobre 2000).

LE IMPOSTE E LE DETRAZIONI DA APPLICARE AL CONGUAGLIO 2000

Modalità operative per i sostituti d'imposta.

Il D.L. 268/2000 ha apportato significative modifiche alla struttura degli scaglioni Irpef e delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, con decorrenza 1/1/2000.

In particolare le variazioni inerenti la tabella lrpef sono relative ai limiti di reddito fra il primo ed il secondo scaglione. Il limite di 15 milioni è stato portato a 20 milioni, spostando una parte di reddito dall'aliquota del 25,5% al 18,5%. Per ciò che concerne le detrazioni per reddito di lavoro dipendente la modifica riguarda la costituzione di 5 fasce comprese tra 15,6 e 30 milioni laddove prima ne esisteva una soltanto.

Le nuove tabelle dovranno essere applicate in occasione dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio. Da ciò deriva che dovranno essere applicati i vecchi scaglioni e le vecchie detrazioni per i dipendenti in forza, mentre per i dipendenti dimessi e, comunque, in fase di effettuazione del conguaglio di fine anno, dovranno essere utilizzate le nuove tabelle.

Infine il decreto ha previsto che i datori di lavoro devono restituire ai dipendenti entro il mese di novembre, a titolo di acconto, le maggiori ritenute operate nel corso dell'anno 2000 nel limite massimo di 350 mila.

 

 

Modifica degli scaglioni Irpef e delle detrazioni lavoro dipendente.

Pertanto da qui sino a fine anno è necessario mantenere la doppia gestione delle aliquote e delle detrazioni Irpef, quindi è opportuno operare, accanto alla tabella lrpef e detrazioni già esistente, con una nuova tabella con i valori riportati nel D.L. 268/2000. Queste nuove tabelle devono essere associate ai dipendenti per cui viene eseguito il conguaglio fiscale (es. dip. dimessi). A dicembre si dovrà provvedere ad allineare tulle le tabelle alla nuova normativa.

 

 

Restituzione maggiori ritenute operate

Il calcolo delle maggiori ritenute operate da restituire nel limite massimo di lire 350.000 può essere eseguita con le seguenti due modalità:

1) La prima individua la misura del bonus nella differenza d'imposta esistente tra il secondo scaglione Irpef pari, come noto, al 25,50% e il primo, fissato al 18,50%, applicato sulla quota di reddito ora in carico al primo scaglione di reddito anziché al secondo.

Come già precisato, l'articolo 1 del Decreto Legge 268/2000 ha disposto, con decorrenza 1° Gennaio 2000, l'innalzamento del primo scaglione di reddito da 15 a 20 milioni e la contestuale compressione del secondo da 20 a 30 milioni (in precedenza da 15 a 30). Partendo, dunque, da questo presupposto appare evidente che il 7% (differenza d'imposta tra i due scaglioni) applicato su un reddito pari a 5 milioni (la quota di reddito oggetto di traslazione tra i due scaglioni di reddito) determina le 350 mila lire coincidenti con il valore massimo del bonus in argomento.

Pertanto, proseguendo su questa impostazione:

chi aveva nel corso dell'anno 2000 percepito redditi superiori a 20 milioni di lire ha diritto alla integrale restituzione del bonus in questione, ossia alle 350 mila lire;

chi, invece, si è attestato tra i 15 e i 20 milioni dì lire, ha diritto ad una parziale restituzione del bonus, pari all'applicazione della differenza d'imposta (7%) alla porzione di reddito compresa tra il reddito percepito e la soglia dei 15 milioni. In altri termini, chi ha percepito nel corso dell'anno 2000 redditi pari a 18 milioni, ha diritto ad un bonus di lire 210.000 derivante da (18.000.000-15.000.000) * 7%; mentre, infine, chi si colloca dal punto di vista reddituale al dì sotto dei 15 milioni, non ha diritto ad alcuna restituzione.

2) La seconda modalità di calcolo è quella dove molto semplicemente sulla base del disposto letterale del comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto legge 268/2000 si ipotizza la restituzione del bonus fiscale sulla base delle somme complessivamente trattenute dal sostituto a titolo di imposta nel corso dell'anno 2000.

Più precisamente, se al dipendente o pensionato nel corso dell'anno 2000:

In conclusione nessuna verifica del livello reddituale a seguito delle modificazioni operate sugli scaglioni di reddito, ma solo una visione limitata al totale delle ritenute Irpef complessivamente operate dal sostituto d'imposta nel corso dell'anno 2000. Tale opzione consente quindi anche ai percettori di redditi inferiori ai 15 milioni l'opportunità di beneficiare di un bonus.

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