Misure in materia fiscale

(Collegato alla Finanziaria 2000 – 14/11/2000)

(Restituzione della quota fissa individuale
per l’assistenza medica di base)

  1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, è restituito un importo pari all’80 per cento di quanto versato a tale titolo.

  2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2000.

  3. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d’imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d’imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute.

  4. Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 come previsto ai commi precedenti. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.

In data  16 novembre 2000  il Ministro delle Finanze Del Turco ha anticipato, durante una conferenza stampa, che basterà una semplice dichiarazione di avvenuto versamento per ottenere la restituzione dell' 80% della tassa sul medico di famiglia pagata a suo tempo. Questa agevolazione ha lo scopo di venire incontro a quei contribuenti che hanno smarrito la ricevuta di versamento. Bastera' quindi un attestato di pagamento - ha chiarito il ministro - che sara' successivamente assoggettato a riscontro, sulla base dei dati in possesso dell' anagrafe tributaria. Ai fini della dichiarazione di avvenuto pagamento della tassa, sara' peraltro indispensabile rispettare alcune formalita', che verranno definite con un apposito provvedimento e che hanno lo scopo di consentire l' effettivo riscontro da parte dell' amministrazione. (Fonte:ANSA).

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