DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
Art. 1
E' costituita l'Associazione Culturale OEBALUS. Essa ha sede in Capri
alla Via San Costanzo n. 8. Il trasferimento della sede può aver
luogo su deliberazione dell'Assemblea dei Soci.
Art. 2
La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2040.
Art. 3
L'associazione riunisce quanti mirano allo studio, alla valorizzazione
ed alla difesa del notevole patrimonio storico-ambientale dell'isola
di Capri, ma rifiutano ogni tentativo di autoconservazione e di nostalgico
ripiegamento in un immaginario trasognato ed oleografico dell'isola.
Il vincolo, pertanto, che lega quanti si riuniscono nell'associazione
è la predilezione assoluta per indagini e prospettive che tengano
conto unicamente di analisi in chiave economica, sociale e razionale.
L'associazione, in tal senso, esclude alla sua prospettiva ogni tipo
di approccio alle problematiche sia di carattere metafisico, che moralistico
e personalistico e ritiene la coscienza critica del passato elemento
indispensabile alla formazione di una società che possegga solide
basi di etica e civiltà politica.
L'associazione, di chiara impronta laica, nell'accogliere quanti fermamente
respingono ogni sorta di razzismo, particolarismo e campanilismo,
si professa contraria ad ogni tentativo di interpretare le problematiche
dell'isola di Capri che tenga conto di analisi parziali e localistiche
in cui Capri appare come realtà assoluta, distaccata dalle dinamiche
socio-politico-economiche della terraferma.
L'associazione ritiene questi ultimi atteggiamenti, oltre che sterili,
spesso elemento facilmente permissivo nei confronti di visioni ed interessi
privatistici nonché di politiche perverse ed irriguardose del
territorio e dell'ambiente.
L'associazione convinta che l'isolanità conduce spesso all'isolazionismo
e che non è possibile comprendere, amare e difendere l'isola
senza un necessario rapporto con gli ambienti culturali extra-isolani,
si propone di porsi come parte ideale tra quanti, isolani e non, vanno
al di là dello stereotipo amore per l'isola di Capri ed individuano,
con sensibilità, responsabilità e competenza, problematiche
e fattori di arretratezza socio-politico-culturale, e si impegnano,
nelle loro possibilità, a rimuovere le cause ed a formulare auspicabili
prospettive.
Art. 4
L'Associazione non persegue fini di lucro.
Lo scopo dell'associazione è quello di:
- valorizzare, recuperare e qualificare il patrimonio artistico, storico,
monumentale, archeologico e naturalistico dell'isola di Capri;
- programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica,
sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti
di divulgazione e fornire servizi culturali;
- offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita
culturale a quanti, insoddisfatti dell'attuale situazione socio-culturale
della nostra società aspirano a formare e diffondere modelli
etici conformi coi principi ideologici dell'associazione stessa;
- promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite
guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale
ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini,
scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne
faccia richiesta;
- organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione,
concorsi e a tal fine chiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi
e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- curare la produzione, la traduzione e la distribuzione di materiale
stampa, cinematografico ed audiovisivo necessario od utile alla realizzazione
degli scopi sociali;
- partecipare a società e consorzi le cui attività si
integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione
degli scopi sociali.
Art. 5
Strumento della diffusione delle idee, proposte ed elaborazioni
dell'associazione sarà il periodico "Oebalus", la cui redazione
rimane fissata nell'organigramma preesistente all'approvazione del presente
statuto. Si specifica che la linea editoriale del periodico è
stabilita totalmente e ad insindacabile discrezione del comitato di
redazione. I componenti del Comitato di redazione sono eletti annualmente
dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.
ORGANI SOCIALI
Art. 6
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Tesoriere.
Art. 7
I soci dell'Associazione si distinguono in: Soci fondatori
e Soci ordinari.
I nominativi e le generalità dei soci sono registrati sull'apposito
registro.
L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori e ordinari;
si riunisce almeno una volta all'anno o più a discrezione del
Presidente e su convocazione del Presidente stesso.
Il Presidente deve convocare l'assemblea dei soci quando ne faccia richiesta
almeno un terzo dei membri. Le convocazioni vengono effettuate con avviso
verbale.
Art. 8
Soci fondatori
Soci fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione e colore
che successivamente saranno ammessi in tale categoria.
Art. 9
Soci ordinari
La qualità di socio ordinario si ottiene previa richiesta all'Assemblea
dei Soci, alla quale spetta l'eventuale accettazione a maggioranza
dei 2/3 dei presenti.
Condizioni imprescindibili per l'ottenimento della qualità di
Socio ordinario sono l'accettazione dello Statuto e la disponibilità
alla partecipazione attiva alle attività dell'Associazione.
Ogni socio ordinario è tenuto a rinnovare annualmente la propria
adesione mediante comunicazione al consiglio Diretttivo.
Art.10
Tutti i soci hanno diritto al voto nelle Assemblee e ad essere
eletti negli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo potrà di anno in anno stabilire l'ammontare
del contributo che sarà richiesto a ciascun associato una volta
sola al momento della sua ammissione e potrà, sempre di anno
in anno stabilire l'ammontare di eventuali quote associative.
L'eventuale quota associativa ed il contributo associativo non sono
trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e gli
stessi non sono rivalutabili.
Art. 11
Decadenza.
La qualità di socio effettivo si perde:
a) per dimissioni;
b) per radiazione, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza
dei 2/3, quando l'attività del socio sia in contrasto con
l'ideologia e gli scopi dell'Associazione o sia ad essa pregiudizievole,
oppure quando il socio si sia reso colpevole di atto lesivo della pacifica
convivenza e dello spirito di tolleranza precipui dell'associazione
stessa;
c) per decadenza qualora non si rinnovi l'adesione all'Associazione.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.12
L'assemblea dei soci esercita i seguenti poteri:
a) approva, a maggioranza dei 2/3 dei soci stessi le modifiche dello
Statuto;
b) approva, a maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile di ogni anno
il conto consuntivo, composto da un rendiconto economico e finanziario,
ed il bilancio preventivo.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.13
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed
è responsabile dell'attività della stessa.
Egli ha la rappresentanza in giudizio, la firma dell'Associazione, congiuntamente
con il Tesoriere, in tutte le questioni di carattere finanziario per
le quali, peraltro, può concedere delega ad un Consigliere.
Art.14
Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei
soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Art.15
In caso di impedimento temporaneo le funzioni di presidente sono
esercitate da un Consigliere eletto dalla maggioranza assoluta del Consiglio
Direttivo.
L'elezione del nuovo presidente deve avvenire entro trenta giorni dal
momento in cui si è verificato l'impedimento.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto
da 5 membri dei quali uno è il Presidente dell'Associazione,
due sono eletti dall'Assemblea e due sono nominati dal Presidente con
funzioni rispettive di Tesoriere e di Segretario.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:
a) delibera su tutte le quesioni di carattere amministrativo, finanziario
ed organizzativo e su quelle che comunque interessino l'attività
sociale;
b) presenta annualmente il Bilancio dell'Associazione all'Assemblea
dei soci.
Art. 18
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente
ed assume validità unicamente con la presenza della metà
più uno dei componenti.
Il consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, ma può
essere convocato in ogni momento su richiesta del Presidente o di almeno
due Consiglieri.
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 19
Il patrimonio del''Associazione è costituito dai contributi
di ammissione, dalle eventuali quote associative, dai residui attivi.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonchè i fondi, le
riserve o il capitale durante la vita dell'Associazione non poytranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 20
Addivenendosi per qualunque causa allo scioglimento dell'Associazione,
la liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea
che ne determinerà i poteri.
In caso di sciogliemento, per qualunque casua, il patrimonio dell'Associazione
verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
VARIE E GENERALI
Art. 21
Per quanto non disposto nel presente Statuto valgono le norme e
le disposizioni del Codice Civile.
Art. 22
Il presente Statuto potrà essere integrato da un regolamento
che ne attui gli enunciati e che dovrà essere approvato dall'Assemblea
dei Soci con la maggioranza dei 2/3 degli effettivi.
Art. 23
Tutti i soci sono invitati a proporre al Consiglio Direttivo, per
iscritto, proposte e suggerimenti concernenti l'attività di organizzazione
e promozione dell'Associazione.
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