Sez. III, 5
novembre 1999, n.12330
Velocità – Limiti fissi – Violazione – Accertamento
a mezzo
di Autovelox – Possibilità di contestazione
immediata – Apprezzamento del giudice
di merito – Limiti – Fattispecie
L’art.
384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, “di
massima”, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata,
contempla alla lett. e), non solo il caso dell’accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione
dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del
rilevamento sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in
cui esso sia “nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi
regolamentari”. Tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia
preposta al funzionamento dell’apparecchiatura Autovelox che procede
all’accertamento dell’infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito
con il rilievo dell’astratta possibilità che al servizio potesse essere
preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere alla
contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative
del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini
di impiego di uomini e mezzi. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la
sentenza con la quale il pretore aveva ritenuto che la contestazione immediata
del superamento della velocità massima consentita risultante dal display
dell’apparecchio poteva essere effettuata ove fosse stata collocata una seconda
pattuglia, che la prima sarebbe stata in grado di avvisare via radio). (D.P.R.
16 novembre 1992, n.495, art.384).