CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. III, 5 novembre 1999, n.12330

 

Velocità – Limiti fissi – Violazione – Accertamento a mezzo

di Autovelox – Possibilità di contestazione immediata – Apprezzamento del giudice

di merito – Limiti – Fattispecie

 

L’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, “di massima”, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contempla alla lett. e), non solo il caso dell’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilevamento sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia “nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari”. Tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell’apparecchiatura Autovelox che procede all’accertamento dell’infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo dell’astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l’esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il pretore aveva ritenuto che la contestazione immediata del superamento della velocità massima consentita risultante dal display dell’apparecchio poteva essere effettuata ove fosse stata collocata una seconda pattuglia, che la prima sarebbe stata in grado di avvisare via radio). (D.P.R. 16 novembre 1992, n.495, art.384).