Sez. III, Sentenza n.4010/2000
Sanzione per violazione
del codice della strada
Principio della contestazione immediata
dell’infrazione
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
- Con ricorso al Pretore di
Macerata depositato il 19 agosto 1996 M. P. proponeva opposizione avverso
l'ordinanza con cui il Prefetto di Macerata le aveva ingiunto di pagare la
somma di L. 432.000 per la violazione amministrativa prevista dall'art. 142,
comma 8, del codice della strada, per avere superato di 20 Km/h il limite
massimo di velocità di 50 km/h (infrazione accertata il 31 gennaio 1995 a mezzo
di "autovelox mod. 104/C").
Costituitasi la Prefettura a
mezzo di un proprio funzionario, il Pretore adito, con sentenza depositata il
17 giugno 1998, ha accolto l'opposizione, poiché l'infrazione non era
stata contestata immediatamente, pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi di
impossibilità contemplate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del
codice stradale. Il Pretore ha osservato che l'infrazione era stata accertata
mediante un modello evoluto di "Autovelox" (mod. 104/C) che
consente "di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al
passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme
acustico e visualizzandosi la velocità su un apposito display", onde, in
assenza di circostanze effettivamente impeditive, non può negarsi la
possibilità di procedere alla contestazione immediata.
Avverso la sentenza del Pretore
la prefettura di Macerata ha proposto ricorso per cassazione, a cui M. P. ha
resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo la
Prefettura ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 103,
comma 2, cod. stradale nonché dell'art. 14 della legge n. 689/81, con
riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. La parte ricorrente osserva che, nel
caso di accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di apparecchi
fotografici, l'immediata contestazione non è possibile perché
materialmente appare difficile arrestare un autoveicolo che procede ad alta
velocità, perché è pericoloso e di intralcio al traffico inseguire un automezzo
per costringerlo a fermarsi, perché l'accertamento della violazione non è
istantaneo, ma avviene in un secondo momento, quando la fotografia, dalla quale
si deduce l'automezzo e l'indicazione della velocità, venga sviluppata.
2. - Nel controricorso si
eccepisce l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione per l'assenza,
in esso, "dei necessari caratteri di specificità, completezza e
riferibilità ... alla decisione impugnata".
L'eccezione è infondata, poiché
il ricorso, non ostante la sua incompletezza (mancando una o più pagine prima
dell'ultima), contiene censure specifiche e, in parte, pertinenti alla sentenza
impugnata.
3. - Passandosi al merito del
ricorso, va rilevato che non pertinente è la censura di violazione e falsa
applicazione dell'art. 103, comma 2, cod. stradale, che non concerne l'eccesso
di velocità accertato nei confronti della P.
4. - Per quanto attiene alla
censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/81,
relativo alla contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi, va
osservato che l'invocata disposizione generale sulle sanzioni amministrative è
derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice
stradale dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice.
Le due normative non hanno
l'identico contenuto. In particolare, l'art. 201 prevede che si procede alla
notificazione del verbale di accertamento della violazione solo qualora la
violazione non possa essere immediatamente contestata ed impone che il
detto verbale contenga "l' indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata". L'art. 14 della legge n. 689/81,
invece, prevede la notificazione "se non è avvenuta la contestazione
immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e
non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Correlativamente l'art. 383 del
regolamento di esecuzione del codice stradale prevede che, normalmente, il
verbale di accertamento della violazione dia atto anche della contestazione al
trasgressore, che può chiedere l'inserimento in esso delle sue dichiarazioni,
mentre il successivo art. 384 indica, sia pure a titolo soltanto
esemplificativo, i casi di impossibilità della contestazione immediata. Dalla
diversità delle due normative discende che non può essere applicato alle
violazioni del codice stradale il principio giurisprudenziale (affermato da
questa Corte in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689/81) secondo
cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata
contestazione immediata, pur possibile, della violazione qualora sia stata
effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (v.,
ex plurimis, Cass. 17 gennaio 1998 n. 377; 2 luglio 1997 n. 5904). Dalla
disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione
immediata della violazione alle norme in esso previste ha un rilievo essenziale
per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde essa non può essere
omessa ogni qualvolta sia possibile; con la conseguenza che la detta omissione
costituisce una violazione di legge che rende illegittimi i successivi
eventuali atti del procedimento amministrativo. Va, perciò, ribadito il
principio, già affermato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999 n.
6123, secondo cui il pretore, se riscontra che la contestazione immediata della
violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente
possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l'annullamento del
provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta
violazione.
5. - Nel caso di specie, il
Pretore ha, con ampia motivazione, ritenuto che la contestazione immediata
dell'eccesso di velocità fosse possibile, tenuto conto delle caratteristiche
evolute del modello di apparecchio di rilevamento utilizzato per
l'accertamento, ed ha espressamente affermato che non ricorreva alcuna delle
ipotesi di impossibilità contemplate dal citato art. 384 del regolamento di
esecuzione del codice stradale.
Trattasi di accertamento di fatto
che la parte ricorrente censura in modo non del tutto appropriato perchè invoca
la violazione dell'art. 14 della legge n. 689 /81 (disposizione derogata dagli
artt. 200-201 del codice stradale, come si è visto), mentre neanche menziona
l'art. 384 applicato dal pretore, limitandosi a rilevare che l'eccesso di
velocità è stato accertato a mezzo di apparecchio fotografico e quindi in modo
non istantaneo (dovendosi attendere lo sviluppo della fotografia scattata
dall'apparecchio).
Al riguardo va osservato che,
secondo la sentenza impugnata, l'apparecchio utilizzato nel caso di specie
consente "di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al
passaggio del veicolo innanzi all'apparecchio, attivandosi un allarme acustico
e visualizzandosi la velocità su un apposito display". è stato, quindi,
escluso dal giudice del merito che l'accertamento dell'eccesso di velocità
richiedesse lo sviluppo di una fotografia e che esso non fosse stato
istantaneo, come è stato sostenuto dalla prefettura ricorrente con affermazione
generica e priva di riferimenti specifici alle considerazioni espresse nella
sentenza impugnata.
6. - In conclusione, il ricorso
va rigettato e la parte ricorrente va condannata a pagare alla resistente le
spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese
del giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 730.600, delle quali
L. 700.000 per onorari.