ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

 

RICORSO

 

PER I DOTTORI:

 

Di Prospero Silvestro, Totano Salvatore, Bove Olga, Cosse Gavino, Conti Laura, Vigna Luisella, Tessitore Sergio, Dochia Elena Marrai Roberto, Nenna Angelo, Gaglioti Alfredo, Carbonetti Marco, Di Muro Daniele, Conte Marcello, Carbone Pietro Antonio, Barricella Michelino, Giovannini Maria Antonietta, Lattao Anna Maria, Guerriero Mirella, Ficorella Piergiacomo, D'Arienzo Laura, Porcelli Vittorio Mario Umberto, Casale Caterina, Bianco Alfonso, Tiso Maria, Aceto Gioconda, Dassi Antonio, Campone Angelo, tutti in proprio e nella loro qualità di iscritti e partecipanti all'Associazione sindacale A.M.I.G. - ASSOCIAZIONE DI MEDICI ITALIANI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

 

NONCHE' PER

 

l'A.M.I.G. - ASSOCIAZIONE DI MEDICI ITALIANI ADDETTI AL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA, in persona dei suoi legali rapp.tanti, dr. Di Prospero Silvestro, segretario nazionale, nonché per le loro competenze, del dott. Totaro Salvatore, vice segretario nazionale, dr. Cossu Gavino e Conti Laura, probiviri nazionali, dr. Vigna Luisella, seg. prov. Milano, dr. Tessitore Sergio, segr. regionale Lazio, dr. Dochia Elena, seg. prov. Imperia, Marrai Roberto, seg. reg. Lucca, dr. Nenna Angelo, componente direttivo nazionale per la Campania, dr. Gaglioti Alfredo, seg. prov. Latina, dott. Carbonetti Marco, seg. prov. Roma, dr. Carbone Pietro Antonio, vice seg. reg. Campania, dr.Barricella Michelino, seg. prov. Benevento, tutti (i ricorrenti), ai fini e per gli effetti del presente atto, elett.te dom.ti in via Alberico II, N.°10 presso lo Studio Associato degli avv.ti Francesco A. Scorsone e Caterina Zuardi Scorsone che li rapp.tano e difendono giusta delega a margine del presente atto

 

CONTRO

 

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI P.T., DOM.TO, COME PER LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO IN ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12

 

NONCHE' CONTRO

 

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DOM.TO, COME PER LEGGE, PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO IN ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12

- MINISTERO DELLA SANITA' - IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., DOM.TO COME PER LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO IN ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12

- REGIONE LAZIO, IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE P.T. CON SEDE IN ROMA VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI N.7

 

AVVERSO

 

il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1996 N. 484 - ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE 412/1991 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993, SOTTOSCRITTO IL 25 GENNAIO 1996 E MODIFICATO IN DATA 6 GIUGNO 1996, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 19 SETTEMBRE 1996

 

NONCHE'

 

per quanto possa occorrere ogni altro atto presupposto, conseguente e/o susseguente dell'atto sopracitato.

 

FATTO E DIRITTO

 

L'Associazione Sindacale A.M.I.G. - ASSOCIAZIONE DEI MEDICI ITALIANI DI GUARDIA MEDICA, qui brevemente denominata in proseguo solo AMIG, si costituita in associazione sindacale in data 12.02.93, in S. Maria Capua Vetere per atto notaio Mario Matano, Rep. 71629- Racc. 7899, con lo scopo, così come stabilito dagli art. 1 e 2, di concorrere ad ottenere e definire le strutture dipartimentali dell'emergenza sanitaria nonché del sistema di integrazione dei suoi operatori in esse, a rapporto unico, attraverso proposte in materia di politica e di programmazione sanitaria, nonché di contrattazione a livello nazionale e decentrato con l'impegno teso al raggiungimento della rappresentatività… sindacale degli operatori di questo settore e a difenderne la piena autonomia decisionale e contrattuale. Nell'attuazione ed espletamento di tali primari e fondamentali compiti, in rappresentanza dei propri iscritti, oggi numerosissimi e presenti in tutte le regioni, tant'è che l'associazione sindacale è dotata di una struttura presente su tutto il territorio nazionale, con sedi in tutte le regioni, si è accreditata presso tutti gli ENTI gestori del servizio ponendosi come soggetto sindacale portatore dei diritti e degli interessi dei propri iscritti e della categoria che rappresenta compiendo tutti gli atti ritenuti utili ed opportuni al raggiungimento dei propri scopi perseguiti con azioni costanti.

Agli enti gestori del servizio è stato, altresì, richiesto dai medici operanti iscritti all'AMIG di operare le ritenute sindacali in favore della stessa, ponendo detti enti nella concreta ed effettiva possibilità di rilevare la consistenza numerica dell'AMIG e la sua reale rappresentatività, invero notevole.

Pur tuttavia quasi tutte le strutture sanitarie, pur operando le ritenute sindacali, e pur venendo, pure a ciò diffidati dagli organismi regionali, non hanno in buona parte provveduto, nonostante la previsione legale di un loro obbligo in tal senso (tenuto anche in conto che il riconoscimento delle OO.SS. è automatico per legge e non certo per scelta o discrezione della parte datoriale, ad inviare i dati richiesti agli Uffici Regionali, Al Ministero della Funzione Pubblica e alla stessa organizzazione sindacale, ponendo così in essere un comportamento illegittimo e lesivo dei diritti e degli interessi dell'AMIG e dei propri iscritti.

Ciò nonostante, tuttavia, l'attività e l'esistenza dell'AMIG erano ben note alle anche alle delegazioni trattanti (parte pubblica e associazioni sindacali).

La stessa, tuttavia, ugualmente, non è stata invitata a partecipare, contrariamente ad ogni legittima aspettativa e contro ogni proprio diritto, di modo che le trattative sindacali per il nuovo accordo si sono svolte in assenza dell'AMIG, e ciò, pure, nonostante l'AMIG avesse ed in precedenza e nello stesso periodo, come detto e come si evince dalla copiosa documentazione che si produce, trattato con i vari ENTI.

L'accordo in questione è stato, pertanto, raggiunto senza che l'AMIG potesse prendere parte alle trattative, farsi portatore delle legittime aspettative dei propri iscritti e formulare specifiche proposte utili, peraltro, non solo ai diritti e agli interessi dei propri rappresentanti ma anche agli utenti del S.S.N., per il miglior funzionamento delle strutture e la migliore organizzazione dell'attività sanitaria di emergenza.

Ciò esposto in fatto, derivandone gravi conseguenze, i ricorrenti insorgono contro il decreto, che ha recepito l'Accordo, che conseguentemente viene impugnato dai ricorrenti i quali si trovano e si trovano nelle seguenti posizioni di rapporto con le Aziende a fianco di ciascuno indicate quali sanitari addetti al servizio di Guardia Medica, per cui hanno diritto e specifico interesse ad impugnare il D.P.R. in questione:

- Di Prospero Silvestro USL Roma C, Totaro Salvatore ASL 5 Tirrena, Bove Olga USSL Amb.Ter. 2 (Gallarate), Cossu Gavino USL Roma C, Conti Laura USL Latina, Vigna Luisella USSL 41 Milano, Tessitore Sergio AUSL Latina, Dochia Elena USL 1 IMPERIESE, Marrai Roberto A.R. USL 12 Versilia, Nenna Angelo ASL Benevento, Gaglioti Alfredo USL Latina, Carbonetti Marco USL Roma H, Di Muro Daniele USL Latina, Conte Marcello USL Latina, Carbone Pietro Antonio ASL Benevento, Barricella Michelino ASL Benevento 1, Giovannini Maria Antonietta USL Roma A, Lattao Anna Maria USL Latina, Guerriero Mirella USL Latina, Ficorella Piergiacomo USL Latina, D'Arienzo Laura ASL Benevento 1, Pocelli Vittorio Mario Umberto ASL Benevento 1, Casale Caterina ASL Benevento 1, Alfonso Bianco ASL Avellino 2, Tiso Maria ASL Benevento 1, Aceto Gioconda ASL Benevento 1, Dassi Antonio ASL Benevento 1, Campone Angelo ASL Benevento 1.

Tutti i ricorrenti prestano pertanto servizio di guardia medica e gli stessi in proprio e nella loro qualità, ritenuto che tutti i soggetti destinatari di norme introdotte da un decreto del Presidente della Repubblica, di recepimento di un accordo sindacale, sono legittimati ad impugnare tale accordo anche in relazione al vizio procedimentale di irregolare composizione di una delle delegazioni, sia in quanto tale legittimazione non può ritenersi riservata alla parte rappresentata dalla delegazione stessa, sia in quanto anche mediante tale impugnazione i soggetti possono ottenere il risultato per loro favorevole dell'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica che ha recepito l'accordo (così per tutte Cons. di Stato 27.01.93 n. 100), impugnano il D.P.R. in questione per i seguenti

 MOTIVI

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGI

- ECCESSO DI POTERE - ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI

- ILLOGICITA' MANIFESTA

- CONTRADDITTORIETA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE

- DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Per schematicità viene prima esposta la posizione dell'AMIG, quindi quella delle norme recepite dal D.P.R..

- L'esclusione dell'AMIG dalle trattative; dell'Accordo Collettivo Nazionale recepito dal Decreto che si impugna con il presente atto è del tutto illegittima e gravemente lesiva dei diritti e degli interessi dei ricorrenti tutti.

Infatti l'AMIG è, per come sopra detto, pienamente rappresentativo e pertanto legittimato a rappresentare i propri iscritti. In ogni caso nella fattispecie in esame appare del tutto sconosciuto il motivo della esclusione dalle trattative atteso che al riguardo nessuna comunicazione di esclusione non è stata mai effettuata e l'AMIG è certamente, come la sua attività dimostra, soggetto sindacale operante a tutela degli interessi categoriali, che nella specie, tra l'altro, ai fini degli interessi e della utilità alla partecipazione alle trattative travalicano, com'è evidente, anche i confini dei singoli associati per comprendere anche quelli di tutta la categoria, in ogni caso, specificamente ed anche quantitativamente e qualitativamente rappresentata.

Ove, poi, si tenga conto della particolare rilevanza ed importanza dell'Accordo, appare ancora più grave ed illegittimamente discriminatoria una tale esclusione, che ha impedito ad un numeroso gruppo di soggetti di partecipare alle trattative concernenti loro interessi primari che con l'adesione dell'AMIG hanno inteso affidare, per la loro rappresentanza e miglior tutela, a detta organizzazione sindacale.

Ancor più grave e contraddittorio appare il comportamento seguito non solo perché chiaramente in spregio ai diritti dei ricorrenti ma anche perché al riguardo suonano del tutto strumentali e false le parole delle dichiarazioni preliminari dell'Accordo laddove in particolare viene detto che il medico di medicina generale è parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva ed il riordino del SSN comporta la riorganizzazione complessiva dell'area di medicina generale ed accentua il ruolo delle Regioni, delle Aziende e delle organizzazioni sindacali.

Appare del tutto evidente che l'esclusione dell'AMIG svuota di qualunque significato quanto inserito nelle dichiarazioni preliminari, non essendo stata chiamata a partecipare alle trattative proprio l'organizzazione sindacale sicuramente più attiva, più concreta e più attenta alle esigenze e necessita… non solo degli iscritti ma anche e soprattutto degli utenti per l'esperienza notevole, molteplice e qualificata dei ricorrenti e degli altri iscritti a detta organizzazione, come peraltro, è comprovato dalla documentazione versata agli atti.

L'esclusione dell'AMIG è, comunque, anche in contrasto e gravemente, con il dettato costituzionale, in tema di associazioni sindacali e la loro tutela così come molte norme recepite nell'accordo.

In ogni caso, nella specie non appare neppure applicato alcun criterio generale o particolare di rappresentatività per la legittimazione a negoziare, pur se lo stesso ha creato e crea gravi e non condivisibili sperequazioni e differenziazioni tra le varie organizzazioni e tra il settore pubblico e quello privato, ancor meno comprensibili e più ingiusti, oltre che sicuramente di chiaro segno incostituzionale, allorché anche il settore pubblico si avvia alla privatizzazione.

L'AMIG, come detto, rientra, comunque, nei parametri fissati da tutte le direttive di cui, peraltro, nessuna ha forza di legge.

Infine, ma non in ultimo, l'esclusione dell'AMIG allo stato attuata mentre ha escluso la stessa e per essa tutti i suoi rappresentati dal diritto di partecipare alle trattative ed al contratto, non ha escluso ed anzi vincola i ricorrenti dall'essere tenuti al rispetto dello stesso a seguito del recepimento dell'Accordo nel D.P.R. che a tal fine si impugna con il presente atto non solo per l'ulteriore evidente grave ed intollerabile lesione dei diritti sindacali costituzionalmente garantiti ma di fatto calpestati, ma anche per le norme recepite nel D.P.R. lesive, come più volte eccepito dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

In quanto attuato dalle delegazioni datoriali, infatti, si ravvisa anche un grave comportamento antisindacale atteso che le stesse erano ben consapevoli dell'assenza dell'AMIG con le quali più volte si erano incontrate ed avevano trattato proprio sulle specifiche questioni del rapporto di lavoro sia a livello locale sia nazionale.

L'eventuale giustificazione del mancato ricevimento da parte delle Aziende sanitarie locali delle deleghe e/o delle rilevazioni di esse non appare e non può essere comunque ritenuta valida giustificazione per un duplice motivo:

- l'art. 21 del D.P.R. 41/91 prevede al comma 2 l'obbligo delle Aziende USL. di rilevare il numero dei medici di guardia medica iscritti ai sindacati e sulla base di dette rilevazioni devono, poi, essere effettuate le comunicazioni alle Regioni e ai Ministeri della Funzione Pubblica e della Sanità….Ciò nella specie è stato omesso, ma le delegazioni trattanti avevano l'obbligo di verificare tale adempimento ai fini della regolarità… della procedura di trattativa, anche per la verifica della consistenza dei sindacati trattanti per la loro rappresentatività (che nella specie è tutta da verificare);

-quello delle deleghe non è, comunque, l'unico criterio di rilevazione, come più volte ha stabilito il Giudice Amministrativo, tra cui lo stesso T.A.R. del Lazio, che con sentenza del 15.10,93 n. 1492 ha, infatti, correttamente statuito che per la rilevazione del numero degli iscritti ad un sindacato (ed in conseguenza per rilevarne la consistenza associativa ed il grado di rappresentatività), anche se le deleghe alle ritenute costituiscono un riferimento di indubbia oggettività e trasparenza può farsi ad analoghe forme di certificazioni capaci di fornire analoghe certezze.

Nel settore pubblico, come è noto, il requisito della maggiore rappresentatività legittima il sindacato non solo a costituire gli organismi rappresentativi, ma anche a partecipare alla contrattazione nazionale e compartimentale, per cui la mancata convocazione di esso può configurare un vizio di legittimità del Decreto del Presidente della Repubblica che recepisce gli accordi stipulati in assenza di un sindacato avente diritto.

Nella specie l'AMIG possiede tutti i profili necessari per essere ritenuto maggiormente rappresentativo.

Infatti come è noto:

- la maggiore rappresentatività non implica alcun giudizio comparativo tra nuovo sindacato che aspira al riconoscimento e sindacati storici;

- la maggiore rappresentatività indica solo l'intensità del requisito della rappresentatività che deve manifestarsi in termini effettivi e realmente operativi;

- la giurisprudenza ha individuato quattro condizioni quali indici qualificanti di maggiore rappresentatività;

- gli indici sono:

a) la consistenza numerica;

b) la diffusione territoriale;

c) l'equilibrata consistenza associativa;

d) una sistematica (non sporadica) attività di autotutela.

L'AMIG possiede e possedeva, com'è e com'era noto alle delegazioni tutte trattanti, tali requisiti per cui l'esclusione della stessa appare illegittima ed arbitraria.

Anche talune norme al riguardo recepite nel D.P.R. che si impugna contengono gravi lesioni dei diritti sindacali dei ricorrenti laddove l'art. 10, stabilito, peraltro, il criterio della rappresentatività, con previsione di requisiti tutti posseduti dall'AMIG, viene al comma 5 statuito che le ritenute sindacali verranno effettuate solo nei confronti degli iscritti ai "sindacati firmatari", introducendo così una inaccettabile, illegittima ed anticostituzionale discriminante nei confronti delle organizzazioni non firmatarie, così di fatto stabilendo non tanto i criteri della rappresentatività quanto l'obbligatorietà della sottoscrizione ed accettazione degli accordi sindacali con grave ed intollerabile pressione sulla volontà dei sindacati e dei suoi associati.

Entrando nel merito delle più specifiche contestazioni dell'accordo e delle conseguenti norme del D.P.R., deve rilevarsi in riferimento al contenuto dello stesso ed ai singoli articoli più dettagliatamente quanto segue:

ART. 1) L'art. 1 disciplina i rapporti delle Aziende unità sanitarie locali con i medici di medicina generale:

La contrattazione avrebbe dovuto avere un iter legislativo ben preciso, ai sensi dell'art. 4 comma 9 L. 412/91 e riguardare lo svolgimento di compiti differenziati per:

- assistenza primaria di medicina generale (D.P.R. 314/90 ex art. 48 L. 833/78),

-continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale (D.P.R. 41/91 ex art. 48 L. 833/78),

- attività programmate per i servizi territoriali ( D.P.R. 218/92 ex art. 48 L. 833/78 ).

Dette competenze, distinte contrattualmente, ai sensi dell'art. 48 L. 833/78 per comparti categoriali avendo profili professionali e strutturali estremamente diversificati, rispondevano di fatto, per compatibilità… e massimale orario settimanale consentito, al principio legislativo della unicità del rapporto di lavoro a valere tra diversi accordi convenzionali così come espresso e previsto dal successivo art. 4 comma 7 della L. 412/91, la cui unificazione in un unico contratto fa cadere il principio giuridico/legislativo previsto dalla L. 412/91, capo II art. 4 comma 7, ultimo capoverso estendendo il principio della compatibilità:

- alle visite fiscali per l'azienda USL o INPS in ambito diverso.

- all'attività di prelevatore/ iniettore /guardia presso strutture convenzionate,

- alle funzioni di medico di fabbrica/competente ( pur se con delle limitazioni ),

- ai pediatri di base ( specialisti ).

Vedasi al riguardo quanto statuito all'art. 4 lett. e ed art. 50, comma 2.

Il D.P.R. ( e l'accordo ) non ha recepito quanto disposto dalla L. 412/91.

Com'è noto l'art. 4, comma 7, di detta legge dispone che "Con il SSN può intercorrere un unico rapporto di lavoro"

Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il SSN. IN SEDE DI DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 dicembre 1978 n. 833 è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali.

Non solo tale norma non è stata recepita ma di fatto è stata gravemente disattesa creando, come in proseguo si evidenzierà… una evidente sperequazione tra i medici di assistenza primaria di medicina generale quelli di emergenza sanitaria territoriale a grave danno di questi ultimi.

( ART. 9, 10 e 17) Ciò detto e ribadito che il D.P.R. impugnato avrebbe dovuto definire il campo di applicazione del principio di unicità… del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali ex art. 48 L. 833/78: DPR 314/90 (ACN di medicina generale), DPR 41/91 (ACN di guardia medica) e DPR 218/92 (ACN di medicina dei servizi), che disponevano anche le rispettive prestazioni indispensabili per l'esercizio del diritto di sciopero, va osservato in relazione a quanto contenuto nell'art. 17 del D.P.R. impugnato, rilevato che detta norma

- regola i rapporti con i medici di medicina generale e riguarda soggetti diversi che svolgono attività differenziate, derivanti dagli ACN ex art. 48 L. 833/78, e consistenti nell'assistenza primaria di medicina generale (DPR 314/90 ex art. 48 L. 833/78), continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale (DPR 41/91 art. 1 comma 1 e 2 art. 22 ex art. 48 L. 833/78), attività territoriali programmate (derivante dal DPR 218/92 ex art. 48 L. 833/78),

- indica le prestazioni indispensabili e le loro modalità di erogazione identificando, ai sensi della L. 146/90 art. 2 comma 2, le seguenti prestazioni ritenute indispensabili, perché indifferibili:

A) nel campo dell'assistenza primaria di medicina generale (abitualmente svolta su tutto il territorio nazionale nelle fasce orarie diurne dei giorni feriali dal lunedì al sabato mattina), le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata (art. 39) ai malati non ambulabili;

B) nel campo della continuità assistenziale (attività presente su tutto il territorio nazionale e prevista nelle fasce orarie notturne dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni dell'anno, nei giorni prefestivi dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00) e dell'emergenza sanitaria territoriale (presente 24 ore su 24 ore solamente in alcune realtà… provinciali, con gestione ed attività che non rientrano nelle competenze della medicina generale), gli interventi d'urgenza (art. 52 e 53 ACN) e d'emergenza (art. 66 ACN), limitatamente agli interventi diagnostici e terapeutici.

Tutte queste prestazioni (ritenute indispensabili perché indifferibili), in caso di sciopero, devono essere erogate da contingenti di personale medico

- esonerato dalla partecipazione ad eventuali scioperi,

- quantificato da apposite intese attuate a livello regionale, ma identificato solo tra quello addetto alla continuità assistenziale ed all'emergenza sanitaria territoriale. Tenuto, però, conto che nella realtà il servizio di emergenza sanitaria territoriale, su tutto il territorio nazionale, risulta attivo solo in alcune realtà provinciali e ha gestione e competenze diverse da quelle dell'assistenza primaria di medicina generale (art. 22 DPR 41/91), si evince che le prestazioni ritenute indispensabili perché indifferibili, individuate nell'attività dell'assistenza primaria di medicina generale, quali le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali, non potranno essere erogate uniformemente su tutto il territorio nazionale 24 ore su 24 ore con le modalità, le procedure e le misure che deriveranno e che comunque provocherebbero un insostenibile carico sui medici di emergenza e sulle strutture, con grave lesione del principio costituzionale che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, da una parte, ovvero una grave lesione delle norme costituzionali di cui agli art. 39 e 40, dall'altra parte.

Dette norme, come è noto statuiscono che l'organizzazione sindacale è libera e che il diritto allo sciopero è anch'esso diritto inviolabile.

Il comma 5 dell'art. 17 del D.P.R. dispone, per, ed a carico, stranamente, di tutti i sindacati, non contenendo come in tutti gli altri casi (di cui al D.P.R.), la specificazione "sindacati firmatari", l'obbligo da parte delle OO.SS., di non effettuare azioni di sciopero in determinati casi.

Tutto ciò costituisce una grave ed inaccettabile lesione dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Ma non solo ciò.

Infatti, quel che è più grave, con il sistema prescelto, non viene garantita l'assistenza medica, con le conseguenze sopra enunciate in riferimento alla lesione dei principi costituzionali.

Tali motivazioni sono condivise dal Movimento Federativo Democratico che si è espresso in tal senso con nota del 25.07.96, che i ricorrenti condividono ed il CO.DI.CI., Coordinamento per i diritti dei Cittadini, come da proprio parere del 13.09.96, anch'esso in toto condiviso.

Non risulta, neppure al riguardo che la Commissione di Garanzia per l'Attuazione della Legge sullo sciopero dei servizi essenziali, pur avendo inviato ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro della Sanità la propria Delibera n. 11.1 del 18.04.96, proprio sul caso in esame, abbia ricevuto gli atti relativi e sia stata chiamata ad esprimere la propria valutazione in merito, in conformità di quanto disposto dalla L. 146/90.

Nè risulta, e ciò è motivo di ulteriore illegittimità, che a mente dell'art. 6 della citata Legge, comma 7, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministri competenti, cui sono state inviate le relative note di osservazione da parte dell'AMIG, le abbia esaminate e tanto meno valutate non dandovi neppure riscontro.

Non risulta, ancora, che il Consiglio dei Ministri abbia esaminato il D.P.R. sotto il profilo delle compatibilità… e delle coperture finanziarie, ponendo così in essere un ulteriore comportamento illegittimo, ben più grave ed inaccettabile, nonché lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti tutti, atteso che risulta non impiegato ed immotivatamente distolto l'importo di lire 40 miliardi in base al D.P.R. 13.09.96 n. 478 (Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità), che al comma 2 dell'art. 16 prevede l'impiego di detto importo, già stanziato ed utilizzato e come tale da ritenersi compreso nella copertura finanziaria del D.P.R. 484, per il servizio di emergenza, per altre finalità, estranee al programma di emergenza, venendo così a far ritenere ancora più concreta la lesione della norma costituzionale, sulla base di un D.P.R., in cui la Corte dei Conti ha dato il proprio consenso ai fini finanziari sulla base di fondi distolti dopo il suo parere.

Anche sotto tali profili il D.P.R. deve ritenersi illegittimo.

In relazione agli art. 9 e 10 del D.P.R. regolanti i diritti sindacali e la rappresentatività sindacale, fermo quanto sin qui detto, va pure sottolineato che anch'esso si pone in contrasto con le norme a tutela dei diritti sindacali dei soggetti e delle organizzazioni laddove prevede l'effettuazione delle ritenute sindacali solo a favore, come sopra eccepito per altro profilo, dei sindacati firmatari l'Accordo.

Tale norma è in contrasto non solo con il dettato costituzionale ma anche con il già citato D.P.R. 41/91, nonché con gli art. 1 e 14 della L.300/1970 ed ancora con l'art. 8 del D.P.R. 395/1988.

Ciò in quanto, secondo, anche, dottrina e giurisprudenza, la titolarità del diritto del sindacato a ricevere la ritenuta del contributo tramite delega conferita dal singolo lavoratore al datore di lavoro, riconducendosi allo schema legale della delegazione di pagamento e non alla cessione del credito, non va rinvenuta nel rispettivo contratto/accordo di lavoro applicato, ossia nel rapporto negoziale tra associazioni sindacali ed azienda, bensì nell'ampio riconoscimento accordato dalla Costituzione Italiana, dalle Leggi vigenti ai diritti e agli interessi superindividuali dei lavoratori, i quali costituiscono una proiezione del rapporto di lavoro sul piano sindacale (e non il contrario) e si realizzano attraverso la libera formazione, estrinsecazione ed esercizio dell'attività… sindacale stessa nell'ambito di ogni azienda.

Inoltre, l'assegnare ai soli sindacati firmatari l'esclusività della riscossione delle quote sindacali, come si evince dall'articolo in questione, ha la conseguenza di far monopolizzare per contratto un diritto soggettivo, giuridicamente protetto che compete a tutti, trasformandolo in un semplice interesse non tutelato: sia per i singoli lavoratori (che non aderiscono ai sindacati firmatari).

( ART. 3) Anche l'art. 3 del D.P.R. è gravemente lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti laddove viene prevista l'assegnazione di un punteggio ai fini della formazione della graduatoria senza la specificazione della ratio che ha ispirato la determinazione dei punti in questione ed anzi è proprio la grave differenza tra vari punteggi a far sorgere la certezza della illegittimità di detto articolo, venendo determinati detti punti senza alcuna logica manifesta che sfugge anche ai più attenti ricercatori della norma ispiratrice.

Infatti il punteggio di 12 punti di cui alla lettera "F" del comma 1 ai possessori dell'attestato di formazione di medicina generale di cui all'art. 1 comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n.256/91, nonché quanto statuito al comma 6 lett. "A e B" e la stessa dichiarazione a verbale n. 3 è del tutto illogico e contrario a norme in vigore.

Come è noto il D.L. 256/91 (in attuazione della direttiva CEE n. 457/86), all'art. 1 ha istituito il corso biennale di medicina (solo da quell'anno in poi) ed esso si conclude con il rilascio di un attestato senza assegnazione di alcun punteggio e che dall'1.1.95, come statuito all'art. 2, il possesso dell'attestato, fatti salvi i diritti acquisiti, di cui all'art. 6, costituisce titolo necessario per l'esercizio della medicina generale.

L'art. 6 in questione abilita, sulla base dei diritti acquisiti, e pertanto indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione, alla attività professionale.

Tenuto conto che:

- il D.L.ivo 517/93 è tuttora in vigore,

- che secondo quanto prevede l'art. 8, comma 1, del D.L.ivo di cui sopra, il rapporto tra S.S.N. e medici di medicina generale "deve essere regolato" da un ACN stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 9, della L. 412/91, che ne detta i principi di cui detti accordi "devono tenere conto";

- che sempre l'art. 8, comma 1, demanda la definizione dei parametri per l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale alla competenza di accordi regionali, tenendo presente che l'accesso medesimo sia consentito "prioritariamente" ai possessori dell'attestato di cui all'art. 2 del D.L.ivo 256/91 di titolo equipollente (efficaci, appunto dall'1.1.95) e che il possesso di tale attestato o di un titolo equipollente, come specificamente statuito alla stessa lett. "G" del comma 1 dell'art. 9 del D.L.ivo 517/93 non è richiesto, non opera e non assume alcun aspetto prioritario, indipendentemente dagli accordi regionali, nei confronti dei medici che

1- sono titolari di servizio di guardia medica e nella medicina dei servizi alla data del 31.12.92;

2- si sono laureati ed abilitati prima del 31.12.94;

- che sia il D.L.ivo 517/93, art. 9, comma1, lett. G, che il D.L.ivo 256/91, art. 1, 2, 4, 6 dettano norme per accedere esclusivamente alle graduatorie regionali della medicina generale, per l'anno 1995, per cui l'accesso a tali funzioni necessiterà… di altri parametri da definire in sede di accordi regionali,

risulta evidente l'illegittimità e l'arbitrarietà di tali disposizioni del tutto viziate.

Infatti a ritenere per un attimo, e per assurdo, logiche e legittime tali norme (ed in particolare l'assegnazione del punteggio di 12 punti per il motivo contestato) si dovrebbe dare una logica risposta a tali osservazioni:

- è logico e legittimo far fare il corso di formazione a chi già possiede il titolo che si consegue con la partecipazione a detto corso ?

- è logico e legittimo che nella valutazione dei titoli accademici e di studio la partecipazione a detto corso venga valutato più del corso di laurea (0.30 punti) e/o di un corso di specializzazione (max 2 punti) ?

- è logico e legittimo che detto punteggio attribuito in sede di accordi diventati vigenti e cogenti con il D.P.R. 484/96, possa derivare da una norma già presente, pur se illegittima, nel D.L. 299/96, decaduto il 3.8.96 e contestualmente presente nel D.L. 377/96 reiterato pedissequamente nel D.L. 478/96 ?

- è logico, legittimo ed ancor più lecito, dopo la nota sentenza n. 360 del 17/24.10.96 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme reiterate, regolare rapporti giuridici sulla base di decreti legge non convertiti ed addirittura recepirli ed imporli per legge in un D.P.R. ?

Solo ove tutto ciò fosse possibile le norme impugnate potrebbero ritenersi legittime.

( ART. 19) Anche la norma contenuta al comma 9 dell'art. 19 deve ritenersi del tutto irrazionale ed illegittima laddove prevede inspiegabilmente che debba essere " prioritariamente il medico neo inserito" ad assicurare un congruo orario di assistenza ambulatoriale nei comuni dichiarati carenti di assistenza.

Appare, infatti, evidente e del tutto ingiustificata la disparità di trattamento.

( ART. 20) Parimenti illegittime sono le norme contenute all'art. 20 laddove prevedono limitazioni e penalizzazioni alla partecipazione all'assegnazione di posti nelle zone dichiarate carenti di assistenza primaria e limitazioni ai trasferimenti.

Specificamente ingiustificabile appare l'assegnazione di un punteggio di 20 punti (che equivale ad assegnazione del posto in relazione ad altro concorrente di altra regione) a favore dei concorrenti residenti nella Regione da oltre due anni.

Risulta evidente non solo l'illegittimità della norma ma anche la sua incostituzionalità in relazione a quanto statuito dalla nostra Costituzione agli art. 2, 3, 4 e 16.

( ART. 23) Anche quanto statuito all'art. 23, comma 11, appare inaccettabile, sperequativo e pertanto illegittimo laddove prevede a carico del medico che effettui sostituzioni l'assunzione di tutti gli obblighi e quindi dei doveri ma non dei diritti conseguenti all'incarico ed allo status conseguito.

( ART. 8) Parimenti illegittimo appare quanto statuito all'art. 8, comma 5, che prevede lo svolgimento di corsi di aggiornamento per il medico esclusivamente nella giornata del sabato, con grave sua limitazione, il cui rapporto, non lo si dimentichi, viene configurato e giuridicamente (non si sa sino a quando e quale punto legittimamente) come rapporto autonomo pur se con i connotati della coordinazione e continuità….

Misteriosa e, comunque, illegittimo è la previsione nell'espletamento dei corsi di aggiornamento e di formazione come l'Azienda possa, poi, adottare ed esplicare le continuità assistenziale atteso che nulla al riguardo viene letto.

Ulteriori e gravissime illegittimità discendono dall'esame del D.P.R. in relazione soprattutto alla disparità di trattamento che viene in detto atto prevista e statuita in danno dei medici addetti al servizio di continuità assistenziale e di emergenza.

Di tutta evidenza al riguardo è quanto enunciato negli art. 51, 52, 55, 58 ed in tutte le norme aventi rilevanza ed implicazione economica.

Le norme di detti articoli contengono, infatti, inaccettabili limitazioni, obblighi, sperequazioni e disparità di trattamento non presenti nei corrispondenti articoli relativi ai medici di assistenza primaria di medicina generale e medicina dei servizi, con grave lesione, pertanto dei principi costituzionali di cui all'art. 36 COST. e 2109 C.C. Infatti, i medici della continuità assistenziale e dell'emergenza non hanno diritto a ferie retribuite, tredicesima, permessi retribuiti neppure per congedi matrimoniali, di malattia, sostituzioni, né indennità per cessazioni dal rapporto per limiti d'età, peraltro diversi, pur trattandosi di prestazioni effettuate con continuità, a differenza, ad esempio dei medici della medicina dei servizi, che tutte tali indennità percepiscono.

I medici dell'emergenza, inoltre, sono obbligati a versare contributi previdenziali in misura diversa ed a proprio carico, non hanno premi aggiuntivi né di operosità e/o di liquidazione, nè di collaborazione ed il sistema retributivo è previsto in misura gravemente penalizzante rispetto agli altri medici inseriti nel medesimo D.P.R., anche con buona pace del principio di rapporto di lavoro unico.

Inoltre ai medici dell'emergenza non viene versata l'indennità aggiuntiva di caro-vita in misura corrispondente, ancora, ai medici della medicina dei servizi e di assistenza primaria secondo gli schemi ed i riferimenti allegati al fascicolo di parte che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso per tutte le eccezioni sopra formulate (allegati 2, 3, 4 e 5).

Più grave sperequazione, anch'essa illegittima, si evidenzia allorché si raffrontano le "scelte dei medici di assistenza primaria con le "ore" dei medici dell'emergenza.

( ART. 11 e 12) Infine, ma non ultimo, anche quanto statuito agli art. 11 e 12 appare illegittimo oltre che inspiegabile e, comunque, contraddittorio per quanto stabilito per i Comitati Consultivi di Azienda e di Regione ponendosi dette disposizioni in contrasto con quanto stabilito sempre al riguardo specificamente nelle leggi regionali, tra cui la L.R. 16.6.94 (art. 17, comma 2, lett. d).

P. Q. M.

 Piaccia all'On. tribunale adito:

- In via principale, Voler accogliere il presente ricorso, con tutte le conseguenze di legge, ed in particolare annullare il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22.7.96 N. 484 anche limitatamente alle parti di cui in narrativa ritenute lesive dei diritti e degli interessi delle parti tutte ricorrenti nonché ogni altro provvedimento impugnato con il presente atto, ritenuta anche la condotta delle parti resistenti antisindacale e gravemente lesiva dei diritti e degli interessi degli astanti.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.

In via urgente ed incidentale, previa audizione in Camera di Consiglio, si chiede la sospensiva degli atti impugnati. A tal proposito si evidenzia che l'esistenza del fumus bonis iuris è comprovata dalle argomentazioni dettagliatamente esposte nei motivi del ricorso che precedono e che gravi e irreparabili danni deriverebbero alle parti ricorrenti dalla applicazione degli atti impugnati, venendo per quanto di specifico riferimento all'AMIG compromessa la sua esistenza.

- In via incidentale, ordinare la immediata rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli articoli della Costituzione tutti invocati e richiamati per le motivazioni tutte recepite in narrativa, con sospensione degli atti impugnati sino alla Camera di Consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale.

- In via istruttoria si chiede di ordinare alle parti resistenti di produrre tutti gli atti relativi alla procedura delle trattative intercorse per la regolarità del suo iter formale e sostanziale anche in riferimento alla effettiva rappresentatività delle parti trattanti ed all'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della L. 146/1990, nonché il parere della Corte dei Conti sul D.P.R. impugnato.

Roma li 16.11.1996

Avv. Francesco A. scorsone

Avv. Caterina Zuardi Scorsone

Ad istanza come in atti si notifichi a:

1-PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI P.T., DOM.TO COME PER LEGGE PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO IN ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12

2- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DOM.TO, COME PER LEGGE, PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO IN ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12

3- MINISTERO DELLA SANITA' - IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., DOM.TO, COME PER LEGGE, PRESSO L'AVVOCATURA DELLO STATO IN ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

4- REGIONE LAZIO IN PERSONA DEL SUO PRESIDENTE P.T. CON SEDE IN ROMA V. R.R. GARIBALDI N.7

 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEZIONE PRIMA BIS

NOTE ISTRUTTORIE

RICORSO R. G. 17509/96

PER DR. DI PROSPERO SILVESTRO + ALTRI

NONCHE' PER A. M. I. G. - Associazione di Medici italiani addetti al Servizio di Guardia medica

 

CONTRO:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

NONCHE' CONTRO:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- MINISTERO DELLA SANITA'

- REGIONE LAZIO

 

NOTE ISTRUTTORIE

Ecc.mo Presidente

gli avv.ti Francesco A. Scorsone e Caterina Zuardi Scorsone nella loro qualità… di procuratori dei ricorrenti, facendo seguito all'istanza di cui al ricorso, reiterata alla udienza di Camera di Consiglio del 10.2.97 rinnovano formale richiesta di ordine alle parti resistenti, in relazione alla clausola dell'AMIG delle trattative, di voler produrre unitamente ad ogni altro atto che la S.V. Ill.ma riterrà di ordinare la produzione in giudizio di tutti gli atti relativi alla procedura delle trattative intercorse al fine di verificare la regolarità del suo iter, formale e sostanziale, anche in riferimento alla effettiva rappresentatività delle parti trattanti ed in particolare:

- documentazione atta a verificare la consistenza numerica e la diffusione su base nazionale e regionale delle seguenti Associazioni Sindacali risultanti firmatarie dell'Accordo Nazionale.

1 - Federazione Italiana Medici Medicina generale - F.I.M.M.G.

2 - Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani - S.N.A.M.I.

3 - Federazione Medici

4 - C.G.I.L. - MEDICI

5 - CUMI - ANFUP

6 - FIALS - MEDICI

7 - U.I.L. - MEDICI

8 - C.I.S.L. - MEDICI

9 - S.I.M.E.T.

10 - S.U.M.I.

11 - U.M.U.S.

12 - CONF. SAL MEDICI

13 - SUMAI (PER LA MEDICINA DEI SERVIZI)

- documentazione atta a verificare la consistenza numerica e la diffusione su base nazionale e regionale della Associazione di Medici Italiani addetti al Servizio di Guardia Medica - A. M. I. G.

- chiede rilevazioni effettuate a norma dell'art. 21 del D.P.R. 41/91, comma 2, dalle UU.SS.LL. ed inviate al Ministero della Funzione Pubblica e della Sanità per tutte le Associazioni sopraindicate;

- schede di verifica e di controllo presso il Ministero della Funzione Pubblica e della Sanità per posta a base della scelta e indicazione delle Associazioni Sindacali inviate alle trattative in relazione al requisito della rappresentatività;

- documentazione attestante la richiesta e l'acquisizione del parere della Commissione di Garanzia della L. 146/90;

- documentazione del parere della Corte dei Conti sul D.P.R. 22.7.96 a seguito del D.L. 13.9.96 n. 478 in relazione a quanto previsto e statuito al comma 2, art. 16 concernente l'impiego di somme già statuito e utilizzato e pertanto compreso nella copertura finanziaria del D.P.R. 484, per il servizio di emergenza, per altre finalità.

Con riserva di ulteriori richieste a seguito dell'esame della documentazione eventualmente prodotte dalle parti resistenti.

Roma, 14.3.97

Avv. Francesco A. Scorsone

Avv. Caterina Zuardi Scorsone


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